22-11-2023
CONTANTE
Con la Legge di Bilancio 2023 è stata aumentata la soglia per l′uso del contante di cui molto si era discusso nel corso degli ultimi mesi: il limite è stato individuato in 5.000 euro. Con la nuova legge, dunque, a partire dal 1° gennaio 2023 il divieto di trasferimento di denaro contante non si applica più sopra i 2.000 euro, come era fino allo scorso anno, ma oltre il valore soglia di 5.000 euro.
A essere modificato è stato, in particolare, l′articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre del 2007 relativo proprio all′utilizzo del contante.
È stato stabilito che dall′inizio di quest′anno è di 5.000 il limite, superato il quale, entra in vigore il divieto di trasferire titoli al portatore in valuta estera o in euro o denaro contante: ciò vale per trasferimenti eseguiti a qualunque titolo fra soggetti differenti, a prescindere dal fatto che si tratti di persone giuridiche o fisiche.
Prelievi e versamenti, cosa cambia?
È necessario specificare che il limite che è stato introdotto per il 2023 non vale per i prelevamenti e per i versamenti in banca.
Il motivo è presto detto: la legge fa riferimento al trasferimento di contanti tra soggetti diversi, mentre nel caso di un versamento o di un prelievo il trasferimento di denaro non coinvolge altri soggetti al di là di chi esegue l′operazione.
Di conseguenza, almeno in teoria, si potrebbe compiere un versamento di denaro in contanti per un importo di 8.000 euro su un conto corrente.
Perché in teoria? Ecco la spiegazione: quando il versamento di denaro contante viene effettuato per importi rilevanti, a maggior ragione nel caso in cui sia eseguito con una certa frequenza, si può ipotizzare l′esistenza di un′anomalia.
Quindi, per quanto la condotta in questione non comporti alcuna violazione e non infranga alcuna disposizione, può essere che la banca comunichi all′UIF il fatto che è stata compiuta un′operazione considerata sospetta in relazione alla disciplina anti-riciclaggio. Si tratta in ogni caso di una valutazione che viene effettuata dal singolo istituto di credito presso il quale l′operazione è stata effettuata.
Pagamenti con Pos, cosa cambia?
I provvedimenti che hanno riguardato le limitazioni a proposito dell′impiego del denaro contante hanno suscitato numerose discussioni e sono state oggetto di dibattito da parte della politica nel corso del processo di approvazione della Legge di Bilancio di fine anno. Il testo della legge che è stato approvato in maniera definitiva non ha accolto il provvedimento che avrebbe permesso ai professionisti e ai commercianti di rifiutare i pagamenti dei clienti di importo non superiore a 60 euro eseguiti con carte di credito o con carte di debito: una misura di cui si è parlato molto e che però, alla fine, non si è concretizzata.
Proprio per questo motivo, anche nel 2023 si applica il comma 4 bis dell′articolo 15 del D.L. n. 179 del 2012, in base al quale a partire dal 30 giugno dello scorso anno è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore della transazione per gli esercenti di attività commerciali e per i professionisti che non accettano un pagamento eseguito con carta prepagata, con carta di credito o con carta di debito, a prescindere dal suo importo.
Frazionamento delle operazioni
Il limite al trasferimento di denaro in contanti di cui abbiamo parlato va rispettato anche nel caso in cui il trasferimento venga eseguito con due o più pagamenti di importo più basso rispetto alla soglia, se questi sono frazionati in maniera artificiosa. Il D.Lgs. n. 231 del 2007 alla lettera V del comma 2 dell′articolo 1 definisce come operazioni frazionate le operazioni che sono unitarie dal punto di vista economico, con valore equivalente ai limiti indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2007, che però vengono eseguite in più tranches, ognuna delle quali inferiori ai limiti in questione, in momenti differenti e in un lasso di tempo non superiore a 7 giorni.
Di conseguenza, in apparenza se si supera il periodo di 7 giorni non si può più parlare di operazione frazionata. Tuttavia non è proprio così, perché comunque la norma specifica che si deve parlare di operazione frazionata in tutti i casi in cui ci siano elementi per poterla considerare tale. Quindi in presenza di specifici elementi i verificatori potrebbero valutare un′operazione frazionata anche quando i pagamenti si estendono in un arco di tempo superiore ai 7 giorni. È importante non confondere le operazioni frazionate con semplici condotte che vengono identificate come regolari dalla prassi. Proprio per questo motivo, per poter definire frazionata un′operazione è indispensabile valutare la tipologia di operazione e capire se la condotta messa in atto sia o meno conforme alla prassi, vale a dire alle abitudini commerciali e consolidate. In tale eventualità, si deve ritenere legittima qualunque operazione non eseguita allo scopo di aggirare la soglia indicata dalla legge. È quel che avviene, per esempio, quando si paga un acconto anticipato prima del saldo definitivo.
A essere modificato è stato, in particolare, l′articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre del 2007 relativo proprio all′utilizzo del contante.
È stato stabilito che dall′inizio di quest′anno è di 5.000 il limite, superato il quale, entra in vigore il divieto di trasferire titoli al portatore in valuta estera o in euro o denaro contante: ciò vale per trasferimenti eseguiti a qualunque titolo fra soggetti differenti, a prescindere dal fatto che si tratti di persone giuridiche o fisiche.
Prelievi e versamenti, cosa cambia?
È necessario specificare che il limite che è stato introdotto per il 2023 non vale per i prelevamenti e per i versamenti in banca.
Il motivo è presto detto: la legge fa riferimento al trasferimento di contanti tra soggetti diversi, mentre nel caso di un versamento o di un prelievo il trasferimento di denaro non coinvolge altri soggetti al di là di chi esegue l′operazione.
Di conseguenza, almeno in teoria, si potrebbe compiere un versamento di denaro in contanti per un importo di 8.000 euro su un conto corrente.
Perché in teoria? Ecco la spiegazione: quando il versamento di denaro contante viene effettuato per importi rilevanti, a maggior ragione nel caso in cui sia eseguito con una certa frequenza, si può ipotizzare l′esistenza di un′anomalia.
Quindi, per quanto la condotta in questione non comporti alcuna violazione e non infranga alcuna disposizione, può essere che la banca comunichi all′UIF il fatto che è stata compiuta un′operazione considerata sospetta in relazione alla disciplina anti-riciclaggio. Si tratta in ogni caso di una valutazione che viene effettuata dal singolo istituto di credito presso il quale l′operazione è stata effettuata.
Pagamenti con Pos, cosa cambia?
I provvedimenti che hanno riguardato le limitazioni a proposito dell′impiego del denaro contante hanno suscitato numerose discussioni e sono state oggetto di dibattito da parte della politica nel corso del processo di approvazione della Legge di Bilancio di fine anno. Il testo della legge che è stato approvato in maniera definitiva non ha accolto il provvedimento che avrebbe permesso ai professionisti e ai commercianti di rifiutare i pagamenti dei clienti di importo non superiore a 60 euro eseguiti con carte di credito o con carte di debito: una misura di cui si è parlato molto e che però, alla fine, non si è concretizzata.
Proprio per questo motivo, anche nel 2023 si applica il comma 4 bis dell′articolo 15 del D.L. n. 179 del 2012, in base al quale a partire dal 30 giugno dello scorso anno è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore della transazione per gli esercenti di attività commerciali e per i professionisti che non accettano un pagamento eseguito con carta prepagata, con carta di credito o con carta di debito, a prescindere dal suo importo.
Frazionamento delle operazioni
Il limite al trasferimento di denaro in contanti di cui abbiamo parlato va rispettato anche nel caso in cui il trasferimento venga eseguito con due o più pagamenti di importo più basso rispetto alla soglia, se questi sono frazionati in maniera artificiosa. Il D.Lgs. n. 231 del 2007 alla lettera V del comma 2 dell′articolo 1 definisce come operazioni frazionate le operazioni che sono unitarie dal punto di vista economico, con valore equivalente ai limiti indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2007, che però vengono eseguite in più tranches, ognuna delle quali inferiori ai limiti in questione, in momenti differenti e in un lasso di tempo non superiore a 7 giorni.
Di conseguenza, in apparenza se si supera il periodo di 7 giorni non si può più parlare di operazione frazionata. Tuttavia non è proprio così, perché comunque la norma specifica che si deve parlare di operazione frazionata in tutti i casi in cui ci siano elementi per poterla considerare tale. Quindi in presenza di specifici elementi i verificatori potrebbero valutare un′operazione frazionata anche quando i pagamenti si estendono in un arco di tempo superiore ai 7 giorni. È importante non confondere le operazioni frazionate con semplici condotte che vengono identificate come regolari dalla prassi. Proprio per questo motivo, per poter definire frazionata un′operazione è indispensabile valutare la tipologia di operazione e capire se la condotta messa in atto sia o meno conforme alla prassi, vale a dire alle abitudini commerciali e consolidate. In tale eventualità, si deve ritenere legittima qualunque operazione non eseguita allo scopo di aggirare la soglia indicata dalla legge. È quel che avviene, per esempio, quando si paga un acconto anticipato prima del saldo definitivo.